Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641; Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all’art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresse nella seduta del 13 novembre 1978; In conforme parere della commissione tecnica prevista dall’art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Art. 1
In applicazione dell’art. 115 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.), istituita con personalità giuridica pubblica dalla legge 23 aprile 1965, n.458, continua a sussistere come ente morale perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

Art. 2
L’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, salvo quanto previsto dai successivi articoli 3 e 4 del presente decreto, conserva i compiti associativi ed in particolare quelli di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi civili presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti che hanno per scopo l’educazione, il lavoro e l’assistenza ai mutilati stessi, previsti dalle norme vigenti.

Art. 3
Sono attribuite ai comuni singoli o associati e alle comunità montane ai sensi degli articoli 22 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 5 dello statuto dell’A.N.M.I.C., approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1973, per la parte relativa alle attività assistenziali e di protezione sociale e quelle di cui alle lettere a), b) ed e) dell’art. 6 inerenti all’istituzione di centri di assistenza estiva ed invernale, alle cure climatiche e termali, nonché all’assistenza a favore delle vittime della strada e di coloro che sono divenuti invalidi nell’esercizio dello sport e nell’attività scolastica.

Art. 4
Sono attribuite alle regioni, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative previste alla lettera c) degli articoli 5 e 6 dello statuto dell’A.N.M.I.C. per la parte relativa alle attività di orientamento, educazione ed istruzione professionale in favore dei mutilati ed invalidi civili e loro familiari.

Art. 5
Ai fini dello svolgimento dell’attività associativa, l’A.N.M.I.C. conserva il suo patrimonio.

Art. 6
A decorrere dal 1° gennaio 1979 al personale dell’ A.N.M.I.C. si applicano le disposizioni di cui all’art. 122, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall’art. 1-terdecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
L’amministrazione provvisoria del personale dell’A.N.M.I.C. a decorrere dal l° gennaio 1979 e fino alla data dell’effettiva messa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell’art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall’A.N.M.I.C., con assunzione del relativo onere a suo carico.

Art. 7
L’ammontare complessivo delle spese sostenute dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili per l’assolvimento delle funzioni trasferite ed attribuite alle regioni ed ai comuni ai sensi del presente decreto è determinato in L. 10.000.000.

Art. 8
Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell’A.N.M.I.C. previsto dall’art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, così come modificato dall’articolo 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L.2.500.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

Art. 9
Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979 Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

Pertini – Giulio Andreotti

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